Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE Art.

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Art. 13, c. 1 d.lgs. 33/2013

ASSEMBLEA ( Composizione e competenze)
L’Assemblea è composta da venti membri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dai consorziati proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell’ente e tenuti a pagare il contributo consortile; un rappresentante per ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile; un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale; tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio.
L’Assemblea determina l’indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto; approva i piani e programmi dell’attività consortile.

Spetta all’Assemblea:

  1. eleggere tra i propri membri eletti dai consorziati, con deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti, con separate votazioni, quattro componenti del Consiglio di Amministrazione e tra questi, il Presidente e il Vicepresidente;
  2. adottare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
  3. adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
  4. approvare il programma triennale dei lavori pubblici e i suoi eventuali aggiornamenti annuali;
  5. approvare l’elenco annuale dei lavori unitamente al bilancio preventivo;
  6. adottare un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione;
  7. adottare il regolamento per le elezioni;
  8. adottare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio;
  9. convocare le elezioni per il rinnovo degli organi consortili;
  10. delimitare il perimetro consortile di contribuenza; adottare il piano di classifica e il piano di riparto dei contributi consortili per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento;
  11. deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
  12. deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;
  13. deliberare il bilancio ambientale;
  14. deliberare l’assunzione di mutui, salvo il disposto dell’art. 10, lett. k);
  15. deliberare, in riguardo al perseguimento delle finalità dell’ente, sull’acquisto e sull’alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari, eccetto quelli relativi a procedure di lavori pubblici e alle servitù per i quali è competente il Consiglio di Amministrazione;
  16. deliberare la costituzione di commissioni consultive, su materie di sua competenza;
  17. deliberare la partecipazione ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio di bonifica;
  18. deliberare, con decorrenza ex tunc, la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 9 dell’art. 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” e di cui all’art. 18 del presente Statuto.
    L’Assemblea, nell’esercizio delle competenze di cui sopra e nel rispetto del principio di separazione e generale competenza e responsabilità, non può assumere atti di gestione del Consorzio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ( Composizione e competenze)
Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente, da due membri eletti  e da un rappresentante nominato dalla Regione.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

  1. approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;
  2. nominare i componenti dei seggi elettorali;
  3. deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
  4. predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il Piano di Organizzazione Variabile (POV), nonché il Regolamento per le elezioni;
  5. provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
  6. predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni, il programma triennale, i suoi aggiornamenti e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
  7. definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
  8. deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell’ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
  9. deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all’art. 35 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, e del bilancio preventivo, deliberati dall’Assemblea;
  10. definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
  11. deliberare sull’assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;
  12. deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;
  13. disporre sull’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
  14. deliberare sugli accordi di programma e sulle convenzioni fra i consorzi e le altre autorità locali per definire, in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;
  15. disporre per l’aggiornamento del catasto consortile, nonché dell’elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
  16. predisporre e aggiornare il piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l’altro, l’apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;
  17. deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
  18. proclamare i risultati delle votazioni dell’Assemblea e gli eletti;
  19. dare attuazione agli indirizzi generali approvati dall’Assemblea;
  20. provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – semprechè non ritenga di sottoporle all’esame dell’Assemblea – dandone notizia alla medesima nella adunanza immediatamente successiva.

PRESIDENTE ( Competenze)
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, con facoltà di delega al Direttore e limitatamente ad altro dirigente per le funzioni indicate dallo Statuto.

Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

  1. convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di amministrazione;
  2. sovrintende l’Amministrazione consorziale;
  3. promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione;
  4. denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
  5. stipula, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, gli accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio;
  6. delibera in caso d’urgenza, tale da non consentire la convocazione del Consiglio di amministrazione, su alcune materie di competenza del Consiglio di amministrazione.

 

 

 

Ultimo aggiornamento

11 Maggio 2024, 11:39