Whistleblowing
WHISTLEBLOWING
Allo scopo di evitare che i dipendenti pubblici o privati a conoscenza di illeciti non li segnalino per timore di conseguenze pregiudizievoli, il nostro ordinamento prevede sin dal 2012 misure specifiche volte sia alla conservazione del posto di lavoro del soggetto segnalate sia a preservarlo da ogni forma di discriminazione o di ritorsione (c.d. whistleblowing). Tale normativa è stata oggetto di un complessivo provvedimento di riforma ad opera del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ne ha peraltro ribadito l’applicabilità anche ai dipendenti degli enti pubblici economici come il Consorzio di bonifica (v. ora art. 3, comma 3, lett. b, d.lgs. 24/2023).
Alla luce di tale normativa qualunque dipendente o collaboratore esterno del Consorzio di bonifica che abbia assistito o abbia avuto conoscenza di comportamenti irregolari che interessino l’Ente (fatti di corruzione e altri reati, illeciti amministrativi, civili, contabili, violazioni del codice di comportamento, comportamenti dannosi o altre infrazioni del MOG, qualsiasi violazioni del diritto dell’Unione Europea) è tenuto a segnalarlo nei modi previsti dal presente Modello Organizzativo e gestionale. Ovviamente le segnalazioni non possono riguardare rimostranze di carattere personale, contrasti con i colleghi o il superiore gerarchico o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.
I canali di segnalazione interna predisposti dal Consorzio al fine di garantire la piena riservatezza del segnalante sono:
- con colloquio diretto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o all’Organismo di Vigilanza;
- attraverso la piattaforma di whistleblowing raggiungibile al seguente link https://audit2.segnalazioni-pmi.it/
L’attivazione dei suddetti canali di segnalazione interna non esclude che il segnalante possa ricorrere ad altri canali di comunicazione esterna (ad esempio Autorità Giudiziaria o contabile), rivolgendosi in particolare all’Autorità Nazionale Anticorruzione tramite la piattaforma informatica predisposta a tale scopo dal suddetto Ente ai sensi dell’art. 7 ss. d.lgs. n. 24/2023. Il canale di comunicazione esterna va attivato quando il lavoratore ha già effettuato una segnalazione interna senza che essa abbia avuto seguito, ovvero egli abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, non vi sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione, o ancora nei casi in cui il fatto segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
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